LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 7
Autorizzazione alla compensazione
tra diverse unita' produttive
1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita
ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt.
6 e 7 della L.R. n. 25 del 1998 formula, ai sensi del comma 1
dell'art. 3 di detta legge, gli indirizzi cui le Province devono
attenersi nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 5 della
Legge n. 68 del 1999.
2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di
concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del
1998, concede l'autorizzazione alla compensazione fra le unita'
produttive dello stesso ambito provinciale.
3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono
presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha
la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.
4. Nel caso di unita' produttive collocate in piu' ambiti
provinciali, l'autorizzazione e' concessa dalla Provincia cui e'
stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli
altri uffici competenti in materia di concessione
dell'autorizzazione.
5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi
avviamenti obbligatori verso l'unita' produttiva interessata, deve
concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni
dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata
comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio
dell'autorizzazione e' subordinato:
a) alla comprovata difficolta' di mantenere l'equilibrata
distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui
alla Legge 68/99;
b) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto
inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei
soggetti disabili, gia' in forza al momento della presentazione della
richiesta.
6. Decorsi tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione,
gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni
realizzate dai datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione
concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di
concessione, l'autorizzazione e' revocata.
7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unita'
operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo
diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui
all'art. 20 della Legge n. 68 del 1999, sono presentate alla
Provincia nella quale il datore di lavoro richiedente ha la sede
operativa con il maggior numero di dipendenti. La medesima Provincia
provvede agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, previa
acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di
concessione dell'autorizzazione.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo degli artt. 6 e 7 della L.R. 25/98, citata alla nota 4)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di
competenza regionale.
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art. 11,
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali
pareri sono corredati del parere di conformita' ai principi della
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10
aprile 1991, n. 125.
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione. contratti di
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.
5. La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la
presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parita' di cui alla Legge 125/91.
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di
cui alle lettere b) e c) del comma 5.
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti
pari a quello degli effettivi.
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.
La Commissione dura in carica tre anni.
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento approvato dalla Commissione stessa.
Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato
di coordinamento interistituzionale composto da:
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore
o un Consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle autonomie
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in
rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' montane, garantendo
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti
applicativi.
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento
approvato dal Comitato stesso.".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.
3) Il testo del comma 8 dell'art. 5 della Legge 68/99, citata alla
nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi
omissis
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita'
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive
ubicate in regioni diverse.".
Comma2
4) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 25/98, citata alla
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 4.
Comma 5
5) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.
Comma 7
6) Il testo dell'art. 20 della Legge 68/99, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 20 - Regolamento di esecuzione
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
esecuzione, aventi carattere generale, cui le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge.".