LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 6
Graduatorie
1. Le graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68 del
1999 sono formate e pubblicate, nel rispetto dei criteri adottati
dalla Regione ai sensi del comma 4 di detto articolo, dalle Province
le quali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della
citata Legge 68/99, ed avvalendosi dei Centri per l'impiego, ne
curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo
accertamento della compatibilita' delle condizioni di disabilita' con
le competenze professionali richieste, nonche' delle condizioni
ambientali del luogo di lavoro.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 8 della Legge 68/99, citata
alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Elenchi e graduatorie
omissis
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di
cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.
omissis
4. Le Regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 1, comma 4.
omissis".
2) Il testo dell'art. 9 della Legge 68/99, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 9 - Richieste di avviamento
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all'art. 11. I datori di lavoro che
effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto
alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita' di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un
prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo
1. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che
i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro
puo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel
caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai
sensi del presente articolo, la Direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed
all'autorita' giudiziaria.".