LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 5
Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico
1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4
dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, e' istituito un Comitato
tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della Legge
n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalita' di scelta
definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore
sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della
Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del DLgs
23 dicembre 1997, n. 469, nonche' da esperti designati dalle
organizzazioni dei disabili comparativamente piu' rappresentative a
livello provinciale.
2. Il Comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla
Legge n. 68 del 1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati
dalla Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del
1998, nonche' sulla base delle modalita' di raccordo tecnico definite
con le Province.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, citata
alla nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 4.
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 6, della Legge n.
68 del 1999, citata alla nota 3) all'art. 1, che modifica l'art. 6
del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, concernente Conferimento alle
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 6 - Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al DLgs 23 dicembre 1997, n. 469
omissis
2. All'articolo 6, comma 3, del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, sono
apportate le seguenti modificazioni:
omissis
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ôNell'ambito di tale
organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi
individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita',
con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il
funzionamento del Comitato tecnico si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
funzionamento della commissione di cui al comma 1'.".
3) Il testo dell'art. 6 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, citato
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali
1. La Provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1,
istituisce un'unica Commissione a livello provinciale per le
politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di
concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione
alle attivita' e alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle
attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di
cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e
criteri:
a) la composizione della Commissione deve essere tale da permettere
la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della Commissione al Presidente dell'Amministrazione
provinciale;
c) inserimento del consigliere di parita';
d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della Commissione provinciale di
cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le
relative funzioni e competenze sono trasferite alla Provincia:
a) Commissione provinciale per l'impiego;
b) Commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) Commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) Commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) Commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) Commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La Provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'
svolte dalla Commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di
un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e'
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento
e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
Comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione
di cui al comma 1.".
Comma 2
4) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.
5) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.