LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 4
Programmazione degli interventi
1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998
prevedono interventi di politica attiva e di socializzazione al
lavoro delle persone disabili, nel rispetto del Capo I della presente
legge.
2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi
provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998
definiscono gli interventi locali per l'inserimento delle persone
disabili.
3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4
dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998 consulta, relativamente alle
materie di cui al Capo II della presente legge, i rappresentanti
delle organizzazioni dei disabili maggiormente rappresentative a
livello provinciale.
4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17
della Legge n. 68 del 1999, costituisce titolo di priorita' per i
datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di
valutazione relativi alla concessione di finanziamenti e contributi
da parte della Regione ed alla fornitura di servizi alla stessa, il
rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale
rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori, al lavoro irregolare e al lavoro
minorile. A tale fine la Giunta adotta appositi criteri.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 e' riportato alla
nota 4) all'art. 1.
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998, citata
alla nota 4) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
omissis
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo
dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, citata
alla nota 4) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi
omissis
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal
Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo
la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative e la
presenza del consigliere di parita'.
omissis".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999, citata alla nota
3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 17 - Obbligo di certificazione
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi
per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche Amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.".