LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
Art. 3
Strumenti
1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di
transizione al lavoro, nonche' di riqualificazione, anche attraverso
percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in
raccordo con le valutazioni della Commissione di cui all'art. 4 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro,
socio-riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento
tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo
inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla
realizzazione degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 68 del 1999.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e' improntata
ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari
degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i Servizi competenti, anche
educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione
delle persone disabili e svantaggiate;
c) finalizzazione delle attivita' di orientamento al supporto ed allo
sviluppo delle attitudini e delle capacita' professionali delle
persone disabili e svantaggiate;
d) personalizzazione delle attivita' di formazione e verifica
dell'efficacia, in ragione delle peculiarita' concernenti
l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle
cooperative sociali.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, e' il seguente:
"Art. 4 - Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla
necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita'
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle Unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le Unita' sanitarie locali.".
2) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.