LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione
1. I Capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone,
d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art.
1 della Legge n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 18 della medesima.
2. I Capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone
in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del
lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta
regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R.
n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone
svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni
caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre
1996, n. 45.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 68 del 1999,
citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 1 - Collocamento dei disabili
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45
per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanita';
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla Legge 27 maggio
1970, n. 382 e successive modificazioni, e alla Legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n.
915 e successive modificazioni.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 68 del 1999,
citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
omissis
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della Legge 26
dicembre 1981, n.763, e' attribuita in favore di tali soggetti una
quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a
un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 e'
riportato alla nota 4) all'art. 1.
4) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n.
45, concernente Misure di politica regionale del lavoro, e' il
seguente:
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli
omissis
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura
massima di Lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente
alle seguenti categorie:
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberita';
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o
alcolismo.
omissis".