LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I - Principi
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Destinatari ed ambito di applicazione
Art. 3 - Strumenti
CAPO II - Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 4 - Programmazione degli interventi
Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico
Art. 6 - Graduatorie
Art. 7 - Autorizzazione alla compensazione tra diverse
unita' produttive
Art. 8 - Organizzazione dei servizi
Art. 9 - Strumenti del collocamento mirato
Art. 10 - Convenzioni
Art. 11 - Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45
Art. 12 - Rimborso spese di adeguamento del posto di
lavoro
Art. 13 - Costituzione del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili
CAPO III - Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate
Art. 14 - Programmazione delle attivita' e realizzazione
degli interventi
Art. 15 - Strumenti di affiancamento e supporto delle
iniziative
CAPO IV - Disposizioni finanziarie
Art. 16 - Norma finanziaria
CAPO I
Principi
Art. 1
Finalita'
1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone
disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel
rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento
e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie,
delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del
sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei
consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' alla L.R. 4
febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi
interessati.
2. A tale fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68;
b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente,
autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato
di svantaggio individuale e sociale;
c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema
coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la
stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e
svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del
coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della L.R. 27 luglio
1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro
delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e
sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i Servizi
provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al
lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di
detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni
esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli
interventi.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e dell'art. 8
della Legge 8 novembre 1991, n. 381, concernente Disciplina delle
cooperative sociali, e' il seguente:
"Art. 1 - Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
omissis
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
omissis".
"Art. 8 - Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative
sociali.".
2) La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381.
Comma 2
3) La Legge 12 marzo 1999, n. 68 concerne Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.
Comma 3
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, concernente
Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per
l'impiego; e' il seguente:
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il
lavoro
1. Il Consiglio regionale. su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.
24 luglio 1979, n. 19.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs
469/97, approva il Piano annuale delle attivita' delle politiche per
il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare,
i tempi, le risorse finanziarie e le modalita' di monitoraggio e
verifica, nonche' le direttive relative alla realizzazione delle
iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del
DLgs 469/97.".