LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i
titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver
indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali
funzioni fisiologiche con le modalita' stabilite dalle disposizioni
in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei
contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici
previsti dalla presente legge.