REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO II                                                                     
   Interventi per l'impiantistica                                               
          Art. 8                                                                
Contributi regionali                                                            
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad            
enti locali, associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi             
provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in           
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80%            
del tasso praticato dall'istituto bancario.                                     
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite                       
graduatorie, in considerazione delle priorita' espresse dalle                   
Province.                                                                       
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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