LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO II
Interventi per l'impiantistica
Art. 7
Programma regionale per l'impiantistica
e gli spazi sportivi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3
dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva
il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli
impianti e gli spazi destinati alle attivita' motorio sportive.
2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli
Enti locali sentita la Consulta regionale dello sport, prima della
sua approvazione sara' sottoposto all'apposito parere della
Conferenza Regione-Autonomie locali.