LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 6
Consulta regionale dello sport
1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con
funzione consultiva per le attivita' della Giunta regionale oggetto
della presente legge, con particolare riferimento a quelle di
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attivita'
dell'Osservatorio di cui all'art. 4.
3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei
rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed
universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di
promozione sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni
sportive private.
4. La definizione della composizione e le modalita' di funzionamento
della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La
partecipazione alla Consulta e' senza oneri per la Regione.