LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 4
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema
sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1
dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione
sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una
puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una
costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresi', studi,
ricerche ed attivita' di divulgazione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente
legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento
delle attivita' di osservatorio. La Regione e' autorizzata a
trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati
raccolti, nonche' a comunicarli e diffonderli, anche in forma
aggregata.