LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello
sport e della pratica delle attivita' motorio sportive e ricreative
sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei
cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento
degli stili di vita.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per
tutti i cittadini mediante:
a) un coordinamento degli interventi di politica sociale per il
benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della
pratica delle attivita' motorio ricreative e sportive, favorendone
l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative,
formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti
al superamento del disagio sociale;
b) una equilibrata distribuzione e congruita' degli impianti e degli
spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilita' di
partecipare ad attivita' fisico-ricreative in un ambiente sicuro e
sano.
3. A tal fine la Regione:
a) promuove l'attivita' degli enti e delle associazioni che operano
senza fini di lucro;
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli
impianti sportivi, privilegiando le forme piu' adeguate di gestione
degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
c) promuove attivita' ed iniziative volte al sostegno
dell'associazionismo sportivo;
d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle
turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in
materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e
servizi per la mobilita' ed il tempo libero, in un quadro di
valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
e) promuove la diffusione delle attivita' sportive nelle scuole,
sostenendo la cultura dell'attivita' motorio ricreativa in accordo
con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il
rapporto con le associazioni del territorio.
4. Ai fini della presente legge, si intende per sport qualsiasi forma
di attivita' fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o
non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli
stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle
relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi. Sono
escluse dai benefici della presente legge le attivita' svolte in
ambito professionistico.