LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la
modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio
regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".