LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21
Applicazione della legge
1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di
autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni
fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in
vigore.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei
dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni
fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art.
5, comma 6;
b) i requisiti di idoneita' dei centri fieristici per lo svolgimento
di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali
nonche' le modalita' di verifica della rispondenza dei quartieri
fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;
c) le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul
settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto dei principi
relativi alla semplificazione dell'attivita' amministrativa, la
Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e
le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui
all'art. 11 nonche' quelli relativi alla relazione consuntiva sulla
manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata
pubblicita'.