LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione
degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi
continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8,
anche nei casi in cui la nuova societa' per azioni risulti
partecipata nella sua totalita' da soci pubblici, si deve provvedere
a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali
ingressi gli statuti delle societa' risultanti dalla trasformazione
salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie
degli enti concernenti le designazioni nei Consigli di
amministrazione.