REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO V                                                                     
   Disposizioni transitorie e finali                                            
          Art. 20                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione               
degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi              
continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.                       
2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8,             
anche nei casi in cui la nuova societa' per azioni risulti                      
partecipata nella sua totalita' da soci pubblici, si deve provvedere            
a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali                 
ingressi gli statuti delle societa' risultanti dalla trasformazione             
salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie           
degli enti concernenti le designazioni nei Consigli di                          
amministrazione.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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