LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione costituisce uno strumento operativo denominato
Osservatorio regionale sul sistema fieristico al fine di realizzare
uno studio sistematico ed integrato delle attivita' svolte, elaborare
e diffondere a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i
dati aggregati, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 6, redigere
un rapporto annuale su dimensioni del mercato fieristico regionale,
caratteristiche delle manifestazioni, loro grado di
internazionalizzazione e linee di tendenza rilevate.
2. Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate
dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
3. Per l'organizzazione delle attivita' dell'Osservatorio la Regione
predispone un programma annuale anche avvalendosi di enti e strutture
che presentino la necessaria affidabilita' e competenza.