REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO IV                                                                    
   Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale                       
          Art. 18                                                               
Programma di qualificazione dei centri fieristici                               
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i                 
soggetti gestori dei centri fieristici puo' sottoscrivere accordi per           
concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in              
conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici.               
Tale concorso puo' realizzarsi anche attraverso la partecipazione al            
capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel                
rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale.                                  
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in              
conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi            
specializzati, con priorita' per le iniziative attuate in                       
collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.                      
3. La Giunta regionale con propria delibera definisce le modalita'              
per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.                     
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' riportato alla nota            
2) all'art. 17.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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