LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 18
Programma di qualificazione dei centri fieristici
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i
soggetti gestori dei centri fieristici puo' sottoscrivere accordi per
concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in
conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici.
Tale concorso puo' realizzarsi anche attraverso la partecipazione al
capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel
rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in
conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi
specializzati, con priorita' per le iniziative attuate in
collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.
3. La Giunta regionale con propria delibera definisce le modalita'
per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' riportato alla nota
2) all'art. 17.