LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 15
Divieti, sanzioni e vigilanza
1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni
fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma
della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione
del divieto di cui al comma 1, l'Amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la
chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni
relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto
territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non
autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a) e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
50.000 (pari a Euro 25,82) a Lire 500.000 (pari a Euro 258,23) per
ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;
b) non puo' presentare, a pena di inammissibilita', istanza di
autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per
la durata di tre anni.
4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a
chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche
autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause
di forza maggiore.
5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai
sensi della presente legge in date, in localita', con denominazioni,
con qualifiche, con modalita' o programmi diversi da quelli
autorizzati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
Lire 25.000 (pari a Euro 12,91) a Lire 250.000 (pari a Euro 129,11)
per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in
tutto o in parte il regolamento di manifestazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 20.000 (pari a Euro 10,33)
a Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di
superficie espositiva netta occupata.
7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse
di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei
biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli
indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato
precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal
Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 20.000 (pari a Euro
10,33) a Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di
superficie espositiva netta occupata.
8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni
amministrative pecuniarie sono ridotte alla meta'.
9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge,
l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni
amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori
spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla
Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al
Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di
manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6
e 7. A seguito della segnalazione la autorita' competente compie i
necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le
sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento e' data
comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.