LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 13
Conflitto tra autorizzazioni comunali
1. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti
di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel
calendario regionale di cui all'art. 14.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra
manifestazioni locali autorizzate da Comuni diversi o con altre
manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i
titolari delle autorizzazioni ed i Comuni interessati. In caso di
mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune
modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del
conflitto.
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente
concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.