LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze
pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi
del comma 2 dell'art. 11.
2. Su istanza di parte, l'Amministrazione procedente consente, per
errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini,
nonche' la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate
irricevibili.
3. In caso di concorrenza di piu' istanze relative a manifestazioni
fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di
svolgimento, settori merceologici o di mercati di
commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il
sistema fieristico regionale, l'Amministrazione regionale promuove un
accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della
situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia
l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta piu' idonea in base ad
una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In
particolare costituiscono criteri preferenziali:
a) la capacita' professionale e la solidita' organizzativa e
finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonche' l'esperienza
acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente
merceologia;
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e
di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al
settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della
qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche.