LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 11
Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla
Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'Assessore
competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione
alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono
superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui
si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati
all'istanza di cui al comma 1, a pena di irricevibilita', nonche'
quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono
determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 3.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione puo' comunque allegare
all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini
dell'istruttoria di cui al seguente articolo.
4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai
Comuni territorialmente competenti le istanze relative alle
manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene
qualificabili ne' nazionali, ne' regionali; della trasmissione e'
data comunicazione al soggetto richiedente.