REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO II                                                                    
   Disposizioni sul sistema fieristico regionale                                
   e gli enti fieristici                                                        
          Art. 9                                                                
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici                            
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la             
deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la           
maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione             
deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano                     
partecipare alla trasformazione.                                                
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro           
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,                   
nominano un Collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla              
Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente               
fiera in societa' per azioni, predisponendo una relazione contenente            
le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di                       
amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale                    
relazione e' inviata alla Regione.                                              
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia            
conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo           
competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta           
regionale regola i poteri e le funzioni del Collegio di esperti ai              
fini della conclusione del procedimento di trasformazione.                      
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi            
fieristici, corredate dallo schema di statuto della societa'                    
risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.              
Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che           
la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di            
trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla                 
Regione e' inviata copia dell'atto pubblico concernente la                      
trasformazione, corredata dallo statuto della societa'.                         
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo               
deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la               
Giunta regionale puo' sospendere, in riferimento all'iter di                    
eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla           
trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato,                   
l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non              
superiore a 360 giorni.                                                         
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono             
essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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