LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale
e gli enti fieristici
Art. 9
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la
deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la
maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione
deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano
partecipare alla trasformazione.
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
nominano un Collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla
Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente
fiera in societa' per azioni, predisponendo una relazione contenente
le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di
amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale
relazione e' inviata alla Regione.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia
conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo
competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta
regionale regola i poteri e le funzioni del Collegio di esperti ai
fini della conclusione del procedimento di trasformazione.
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi
fieristici, corredate dallo schema di statuto della societa'
risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.
Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che
la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di
trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla
Regione e' inviata copia dell'atto pubblico concernente la
trasformazione, corredata dallo statuto della societa'.
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo
deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la
Giunta regionale puo' sospendere, in riferimento all'iter di
eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla
trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato,
l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non
superiore a 360 giorni.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono
essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.