LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale
e gli enti fieristici
Art. 6
Quartieri fieristici e centri fieristici permanenti
1. Il sistema fieristico regionale e' costituito dai quartieri e dai
centri fieristici permanenti attivi nella regione e dalle
manifestazioni in essi realizzate.
2. Sono "quartieri fieristici", le aree destinate dalla
pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni
fieristiche, e a tal fine appositamente edificate.
3. I requisiti di idoneita' dei quartieri fieristici per lo
svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e
locali nonche' le modalita' di verifica di tali requisiti sono
determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, nel
rispetto della legislazione statale vigente.
4. E' "centro fieristico permanente" l'insieme del quartiere
fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente
finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei
Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), e nel
rispetto della legislazione nazionale in materia fieristica, la
Regione valuta la coerenza delle previsioni di nuovi quartieri e
centri fieristici in rapporto agli indirizzi della programmazione
regionale.