LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 4
Manifestazioni escluse
dall'ambito di applicazione della legge
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per
esclusive finalita' promozionali;
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale
organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o
culturali ad esse connesse;
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre
paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei
prodotti esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere
d'arte;
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o
mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalita'
commerciale o di scambio;
g) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree
pubbliche.