LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 3
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla
presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al
pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche
con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o piu' settori merceologici
omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali,
dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione,
senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico
in qualita' di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o piu' settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori
professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti
esposti;
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla
promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione
di ogni immediata finalita' commerciale.
2. L'attivita' di vendita all'interno delle "fiere generali" e delle
"mostre-mercato" e l'accesso al pubblico indifferenziato per le
"fiere specializzate" sono disciplinati esclusivamente dal
regolamento di manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono
comunque applicarsi tutte le normative igienico-sanitarie e di
sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non puo' superare di
norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via
eccezionale dall'Amministrazione competente in presenza di
particolari condizioni produttive e commerciali.