LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attivita' limitate nel tempo e
svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture
espositive per la presentazione, la promozione o la
commercializzazione di beni e servizi;
b) "espositori", i soggetti pubblici e privati che partecipano alle
manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere
beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni
operanti nei settori economici oggetto delle attivita' fieristiche;
c) "visitatori", coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche,
siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei
settori economici oggetto della rassegna;
d) "organizzazione" e "organizzatori di manifestazioni",
rispettivamente le attivita' di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano
dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di
tali attivita'. Gli organizzatori provenienti dai Paesi membri
dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti di appartenenza.