LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 10 aprile 1989, n. 11;
b) la L.R. 7 novembre 1994, n. 44;
c) gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale 11 novembre
1980, n. 53 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dal comma 2.
2. Gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale n.53 del 1980
e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino
all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale di
cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
3. Al comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n.31 sono
soppresse le parole "ad un prezzo non inferiore a quello stabilito
dall'Ufficio Tecnico erariale,".
4. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, relative alle alienazioni previste dal Capo III della
L.R. n. 11 del 1989, continuano ad essere disciplinate fino alla loro
conclusione dalle disposizioni di cui all'art. 16 della legge
regionale medesima. Si intendono in corso le procedure per le quali
sia stata presentata domanda nei termini ivi previsti.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) La L.R. 10 aprile 1989, n. 11 e' citata alla nota al Titolo.
2) La L.R. 7 novembre 1994, n. 44 concerneva Utilizzo dei beni
dismessi da parte degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione.
3) Il testo degli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale 11
novembre 1980, n. 53, concernente Regolamento regionale per il
funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali,
e' il seguente:
"Art. 26 - Beni mobili della Regione
I beni mobili, della Regione si distinguono come segue:
a) beni mobili destinati al servizio civile regionale cioe' arredi
degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine,
attrezzi, oggetti artistici e simili;
b) titoli ed azioni che, a norma del Codice civile, sono considerati
beni mobili.
Tutti i beni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono, nel
loro complesso, amministrati dal Provveditorato.
I titoli ed i valori di cui alla lettera b) del precedente comma 1,
facenti parte del patrimonio mobiliare della Regione, sono
amministrati dall'Assessorato al Bilancio che si provvede tramite il
Servizio di Ragioneria.
Art. 27 - Consegnatari dei beni
I beni mobili della Regione di cui alla lettera a) del precedente
art. 26 sono affidati in consegna come segue:
1) i beni dei servizi centrali direttamente al Provveditore;
2) i beni dei centri operativi, degli organi e dei Servizi regionali
decentrati, sono affidati agli Economi-Cassieri esistenti in tali
sedi.
Detti beni debbono essere dati in consegna a mezzo di inventario.
I consegnatari di cui al punto 2) sono responsabili della
conservazione del patrimonio mobiliare a loro consegnato e devono
inoltre comunicare le variazioni annuali mediante inoltro al
Provveditorato di copia del registro di carico e scarico ad ogni fine
anno.
I beni di cui alla lettera b) dell'art. 26 sono affidati in custodia
al Tesoriere della Regione.
Art. 28 - Classificazione dei beni mobili
I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 26, si
distinguono in:
1) i beni durevoli;
2) oggetti fragili o di facile consumo.
Sono beni mobili del tipo di cui al punto 1): gli arredi per uffici
costituiti da mobili, le macchine da scrivere, quelle da calcolo, le
autovetture e tutte le attrezzature necessarie al funzionamento di
tutti i settori regionali, i volumi, le riviste e le pubblicazioni
varie prodotte od acquistate.
Sono beni mobili del tipo di cui al punto 2): gli oggetti fragili
qualunque sia il loro valore, i carburanti, i lubrificanti, i
combustibili, le divise del personale ausiliario, le tende, le
tendine, i cestini e tutti gli oggetti di esiguo valore.
Art. 29 - Scritture inventariali comuni
L'inventario dei beni mobili di uso durevole dovra' essere costituito
da:
1) libro mastro di inventario distinto per categoria determinante la
situazione del patrimonio mobiliare alla data della sua compilazione;
2) giornale di entrata e di uscita per i nuovi acquisti e discarichi
susseguenti la data di cui sopra.
Per gli articoli di cui alla lett. b) dell'art. 26 e' tenuto un
apposito registro di consistenza da parte della Ragioneria della
Regione.
La consistenza del patrimonio mobiliare e' data dagli inventari
relativi ai beni iscritti nel libro mastro di cui al punto 1), e da
quelli risultati dalle registrazioni di carico e scarico di cui al
punto 2). Per le divise e gli altri oggetti di vestiario dovra'
essere tenuta una scheda con le date di consegna e le scadenze delle
stesse, con la firma di ricevuta del personale interessato.
Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta denominazione e
qualita' dell'oggetto, il numero progressivo d'inventario di ogni
elemento, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta
fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con
gli estremi della fattura, salvo per i volumi e le pubblicazioni per
i quali viene indicato il prezzo di copertina.
I beni durevoli, ai fini dell'iscrizione in inventario, sono
classificati in tre categorie:
I categoria: mobili, oggetti artistici, attrezzature d'ufficio,
macchine da scrivere, da calcolo, autovetture, utensili, ecc.;
II categoria: volumi, pubblicazioni e riviste;
III categoria: strumenti e materiali speciali.
I registri di cui al I comma dovranno essere tenuti dai rispettivi
consegnatari a disposizione di qualsiasi controllo degli organi
competenti.
I registri sia centrali che periferici dell'Amministrazione
regionale, compresi i registri inventariali del Consiglio regionale,
costituiscono l'inventario generale della Regione.
Ogni inventario dovra' essere tenuto in due esemplari, ciascuno dei
quali dovra' essere firmato dal Responsabile della sua tenuta e dal
funzionario addetto al suo controllo. Gli inventari degli uffici
periferici sono trasmessi al Provveditorato, che ne trattiene una
copia restituendo l'altra debitamente firmata.
Art. 30 - Targhettatura e contrassegno del materiale mobile
Su ogni oggetto inventariato dovra' essere apposta una targhetta
metallica riflettente il numero progressivo di inventario per ogni
categoria. Nei casi in cui cio' non sia possibile verra' applicata al
mobile una targhetta adesiva riportante detto numero. Sui volumi e le
pubblicazioni varie verra' invece apposto un timbro riportante detto
numero progressivo di inventario.
Sulla fattura d'acquisto dovra' essere apposto il numero od i numeri
d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in
essa descritti. Il numero puo' anche risultare dal buono di consegna
allegato alla fattura.
Art. 31 - Trasferimenti da ufficio ad ufficio regionale
E' consentito il trasferimento in via precaria da un ufficio
regionale ad un altro di parte del materiale mobile, ferma restando
la consistenza inventariale di ogni singolo ufficio. Il trasferimento
si attua mediante la compilazione da parte dei consegnatari
interessati di un verbale di consegna dei beni in uso a tempo
determinato dal quale risultino i seguenti dati:
- numero d'inventario
- descrizione elemento
- valore.
Se il passaggio diverra' definitivo e, in ogni caso entro il termine
di ogni esercizio, l'ufficio cedente dovra' produrre richiesta, con
la indicazione di inventario dei vari elementi, al Provveditorato il
quale, dopo gli opportuni accertamenti, registrera' il passaggio
definitivo.
Di norma il trasferimento di oggetti inventariati da un consegnatario
all'altro puo' avvenire solo mediante comunicazione scritta al
Provveditorato.
Ogni movimento deve essere annotato in entrata ed in uscita su di
un'apposita scheda in doppio esemplare intestata a ciascun
consegnatario. Un esemplare e' tenuto dal Provveditore-Economo e
l'altro dai consegnatari.
Art. 32 - Rendiconto annuale
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Provveditorato trasmette
al Servizio di Ragioneria della Regione un prospetto in due copie dal
quale risultano tutte le variazioni avvenute durante l'anno nella
consistenza dei beni inventariati e la toro situazione finale da
riportare a nuovo, distintamente per ogni categoria di mobili.
Art. 33 - Aggiornamento degli inventari
Ogni dieci anni, o comunque quando la Giunta regionale lo determini,
sara' provveduto all'aggiornamento dell'inventario previa
l'eliminazione degli oggetti scaricati e l'aggiornamento dal valore
di ogni singolo elemento inventariato.
Art. 34 - Scarico di materiale mobile inventariato
Qualora si presenti la necessita' di scaricare, alienare ecc. del
materiale mobile inventariato ogni singolo ufficio dovra' inoltrarne
motivata richiesta al Provveditorato della Regione, descrivendo gli
oggetti da scaricare col numero e con l'importo di inventario.
Il Provveditorato, fatti gli accertamenti del caso, propone
annualmente la loro alienazione o cessione gratuita alla CRI, cui
sara' dato corso con le modalita' di legge previo atto deliberativo
della Giunta regionale.
Art. 35 - Registro degli oggetti fragili o di facile
consumo
Gli oggetti fragili o di facile consumo, ad eccezione di quelli di
consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le
seguenti annotazioni:
a) numero progressivo di ordine;
b) data dell'operazione;
c) quantita' del materiale caricato e scaricato;
d) rimanenza.
Art. 36 - Registro degli stampati
Il Provveditorato cura la tenuta e l'aggiornamento di un catalogo
generale degli stampati in uso presso le diverse unita'
organizzative. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di
nuovi stampati e alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di
cessazione d'uso di alcuni di essi, l'unita' organizzativa
interessata deve darne notizia al Provveditorato per le opportune
registrazioni.
Art. 37 - Schedario e catalogo di magazzino
Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino il
Provveditorato tiene un apposito schedario nel quale devono essere
annotati, per singole voci e in ordine cronologico:
a) il carico iniziale di magazzino;
b) le successive introduzioni;
c) i prelevamenti;
d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
Alla fine di ogni anno il Provveditorato esegue l'inventario delle
rimanenze.
Il Provveditorato cura inoltre la compilazione di un catalogo
generale di magazzino da distribuire a tutte le unita' organizzative
per le loro occorrenze.
Art. 38 - Tenuta e movimenti di magazzino
Il Provveditorato e' responsabile della conservazione e della
distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini.
Allo stesso compete curare che tutto il materiale sia ordinatamente
disposto in modo che in qualunque momento si possa agevolmente
eseguire il movimento e il conteggio.
Le introduzioni di materiali nei magazzini si effettuano in base ad
appositi buoni di entrata da portare a carico sullo schedario
previsto dal precedente articolo.
Nessun prelevamento dai magazzini stessi puo' essere fatto se non in
base a regolare richiesta e dietro rilascio di regolare ricevuta da
portare a scarico sullo schedario.
Art. 39 - Sub-depositi
In caso di istituzione di sub-depositi presso singole unita'
organizzative il Provveditorato accerta, mediante periodiche
verifiche, che le operazioni di presa in carico e di distribuzione
degli oggetti si svolgano regolarmente, che siano adottati tutti i
provvedimenti necessari per la loro buona conservazione e che sia
evitata la formazione di fondi inutilizzabili e il verificarsi di
sfridi.
Di ogni verifica e' steso verbale in due esemplari, sottoscritti agli
intervenuti, che sono conservati rispettivamente dal
sub-consegnatario e dal Provveditorato.
Art. 40 - Perdite e deterioramenti
Il deterioramento o la perdita di oggetti in carico devono essere
immediatamente segnalati al Provveditorato dai responsabili delle
unita' organizzative interessate. Il Provveditorato promuove i
provvedimenti della Giunta regionale necessari per approvare le
conseguenti variazioni alle scritture inventariali, fatte salve le
sanzioni previste nei casi di responsabilita' personale da parte di
dipendenti regionali.
Art. 41 - Beni di terzi
Per i beni di terzi consegnati in uso alla Regione sono tenuti dal
Provveditorato appositi registri di carico e scarico, con le stesse
modalita' di cui al precedente art. 29. I beni di terzi non fanno
parte del patrimonio regionale.
Art. 42 - Modalita' delle registrazioni
Registri, schedari, elenchi, cataloghi e le altre forme di
registrazione previste nel presente regolamento possono essere
sostituite da opportune registrazioni meccanografiche o comunque
automatizzate.
Art. 43 - Disciplina generale del servizio automobilistico
L'uso degli automezzi in dotazione agli organi della Regione e'
consentito unicamente per lo svolgimento e l'esercizio di attivita'
che si ricollegano direttamente e strettamente alle attribuzioni di
servizio degli organi che dispongono del veicolo.
L'uso degli autoveicoli e' strettamente personale, fatta salva la
comprovata necessita' di prendere a bordo persone interessate alle
finalita' del servizio, secondo i principi previsti al precedente
comma.
In nessun caso e' consentito l'uso del mezzo per ragioni personali.
L'organizzazione del servizio automobilistico e le registrazioni
connesse all'uso degli automezzi saranno disciplinate dalla Giunta
regionale.
Art. 44 - Altri servizi
I servizi di portineria, di vigilanza dei locali, di stamperia e
riproduzione di atti e documenti, di spedizione e di funzionamento
del centralino telefonico saranno disciplinati con apposite circolari
di servizio diramate dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 45 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano in
quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello
Stato, nonche' quelle concernenti i servizi del Provveditorato
generale dello Stato.".
Comma 2
4) Il testo degli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale n.
53 del 1980 e' riportato alla nota 3) al presente articolo.
Comma 3
5) Il testo del comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 31,
concernente Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15
recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34". Norme in
materia di beni immobili di riforma fondiaria, era il seguente:
"Art. 8 - Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9,
10, 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
omissis
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla
gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria che nel rispetto
della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni
complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono
essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito
dall'Ufficio Tecnico erariale, secondo le modalita' fissate dalle
norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
omissis".
Comma 4
6) Il Capo III della L.R. n. 11 del 1989, citata alla nota al Titolo,
concerne Autorizzazione all'alienazione di parte del patrimonio
immobiliare.
7) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 11 del 1989, citata alla nota
al Titolo, e' il seguente:
"Art. 16 - Modalita'
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, la
Giunta regionale puo' procedere alla alienazione dei beni indicati
nel precedente art. 15 con il sistema della trattativa privata nei
casi e con le modalita' individuate dall'art. 11 quando l'acquirente
sia concessionario o locatario o affittuario, od abbia comunque in
uso il bene immobile da alienare. La richiesta di cessione in
proprieta' puo' essere avanzata anche da un componente il nucleo
familiare che alla data di entrata in vigore della presente legge
occupi l'immobile da almeno due anni.
2. La cessione in proprieta' degli immobili adibiti ad uso abitativo
e' effettuata a trattativa privata diretta quando per i soggetti
indicati nel precedente comma ricorrano entrambe le seguenti
condizioni:
a) non abbiano la disponibilita', nell'ambito della regione
Emilia-Romagna, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare; l'adeguatezza dell'alloggio e' definita dalla lett. c)
dell'art. 3 della L.R. 14 marzo 1984, n.12;
b) occupino continuativamente l'alloggio da almeno due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima procedura si provvede alla cessione degli immobili
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino
adibiti ad uso turistico-commerciale.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal secondo comma,
gli immobili adibiti ad uso abitativo sono ceduti in proprieta' con
la procedura indicata nel quarto comma dell'art. 11.
4. Le domande dei soggetti interessati devono pervenire alla Regione
- a pena di decadenza - entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
5. La Giunta regionale puo' cedere inoltre i beni ricompresi nelle
categorie indicate nell'art. 15 con il sistema della trattativa
privata diretta ai Comuni interessati che ne facciano richiesta nel
termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo sistema e alle
stesse condizioni i predetti beni immobili possono essere ceduti in
proprieta' anche ad altri enti pubblici, o enti privati non
perseguenti finalita' lucrative che ne abbiano legalmente l'uso alla
data di entrata in vigore dalla presente legge e che si impegnino a
destinare i beni stessi alla realizzazione dei propri scopi
istituzionali.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1767 del 28 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5875 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 338 in data 13 ottobre 1999;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.3 del 5
gennaio 2000, con relazione scritta del consigliere Ielo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000,
atto n. 205/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 283/4.1.27/C.G. del
21 febbraio 2000.