REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

     CAPO III                                                                   
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 19                                                               
Norme finali e transitorie                                                      
1. I prezzi di vendita dei beni immobili urbani, fintanto che non               
siano state determinate le tariffe d'estimo di cui al DPR 23 marzo              
1998, n. 138, sono individuati, di norma, applicando i criteri di cui           
al comma 4 dell'art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive             
modificazioni.                                                                  
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 23 marzo 1998, n. 138 e' citato alla nota 1) all'art. 10.             
2) Il testo del comma 4 dell'art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131,            
concernente Approvazione del Testo unico delle disposizioni                     
concernenti l'imposta di registro, e' il seguente:                              
"Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende                  
omissis                                                                         
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli           
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato           
in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il               
reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento           
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti           
stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi              
della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili           
stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su               
tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione            
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le               
imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per            
le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o             
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione           
dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del DPR 29 settembre                
1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate                  
presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del               
presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti           
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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