LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 19
Norme finali e transitorie
1. I prezzi di vendita dei beni immobili urbani, fintanto che non
siano state determinate le tariffe d'estimo di cui al DPR 23 marzo
1998, n. 138, sono individuati, di norma, applicando i criteri di cui
al comma 4 dell'art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive
modificazioni.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il DPR 23 marzo 1998, n. 138 e' citato alla nota 1) all'art. 10.
2) Il testo del comma 4 dell'art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131,
concernente Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, e' il seguente:
"Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
omissis
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato
in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il
reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi
della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili
stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su
tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le
imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per
le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione
dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del DPR 29 settembre
1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del
presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
omissis".