REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 16                                                               
Modalita' di pagamento del prezzo                                               
1. Nei casi di alienazione di beni immobili a trattativa privata, il            
pagamento del prezzo puo' essere autorizzato in forma rateale.                  
2. Il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 30% del              
prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali            
posticipate in numero non superiore a dieci; sull'importo rateale si            
applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello           
corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria               
regionale.                                                                      
3. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipula            
del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della                       
corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento                       
dilazionato.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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