LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 16
Modalita' di pagamento del prezzo
1. Nei casi di alienazione di beni immobili a trattativa privata, il
pagamento del prezzo puo' essere autorizzato in forma rateale.
2. Il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 30% del
prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali
posticipate in numero non superiore a dieci; sull'importo rateale si
applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello
corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria
regionale.
3. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipula
del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della
corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento
dilazionato.