LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 14
Conto del patrimonio
1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonche' i
valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni
sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai
sensi dell'art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 91 - Conto del patrimonio
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei
punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del
patrimonio.
Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni
appartertenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di
chiusura dell'escicizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione
delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi
prodotto.".