REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 14                                                               
Conto del patrimonio                                                            
1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonche' i            
valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni             
sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai               
sensi dell'art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                             
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 91 - Conto del patrimonio                                                 
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori            
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si                 
riferisce:                                                                      
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;                                    
b) i beni mobili ed immobili;                                                   
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.           
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei             
punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del              
patrimonio.                                                                     
Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni              
appartertenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di              
chiusura dell'escicizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione            
delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi                  
prodotto.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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