LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 13
Permuta di beni immobili
1. La Giunta regionale puo' procedere alla permuta a trattativa
privata di immobili di proprieta' regionale con altri immobili,
previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio
anche funzionale.
2. La Giunta regionale, previa dichiarazione dei beni dismissibili,
secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto
disposto dall'art. 2, provvede con propria deliberazione, senza
limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, alla permuta,
anche d'uso, dei beni demaniali e patrimoniali non piu' necessari
agli usi istituzionali, con immobili, gia' costruiti o da costruire,
da destinare esclusivamente a tali usi.
3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in
base a perizia di stima e con richiesta al competente Ufficio del
Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 3
1) Il testo dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e' riportato
alla nota 2) all'art. 10.
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e' riportato alla nota 3) all'art. 10.