LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili e' disposto dalla Giunta regionale,
nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge
regionale di bilancio, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 107
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruita' del
competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze circa
il prezzo richiesto da rendersi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e' riportato
alla nota 2) all'art. 10.
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e' riportato alla nota 3) all'art. 10.