LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 9
Alloggi di servizio
1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul
luogo di lavoro e' inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un
pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione
e' corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del
concessionario.
2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria
manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per le spese di
installazione dell'apparecchio telefonico ed il relativo canone
fisso, per le quali puo' essere concesso un contributo qualora
l'installazione sia motivata da ragioni di servizio.
3. La concessione di alloggi di servizio e' disposta dal responsabile
della struttura organizzativa competente in materia di demanio e
patrimonio, su motivata richiesta della struttura organizzativa
presso la quale sussiste l'esigenza di cui al comma 1.