LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 8
Gestione degli immobili
1. La gestione di beni immobili della Regione puo' essere affidata,
con deliberazione della Giunta regionale, ad una societa' di
gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a
criteri di vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita'
della gestione.
2. I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati a
fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi della L.R. 6 aprile
1998, n. 12.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
La L.R. 6 aprile 1998, n. 12 concerne Interventi della Regione in
materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari
regolamentati.