REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 6                                                                
Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali                               
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili            
puo' essere accordato mediante concessione.                                     
2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale, stabilisce           
la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per           
il quale la concessione e' disposta e le condizioni per la buona                
conservazione del bene e per l'esercizio delle attivita' per cui                
l'uso e' assentito.                                                             
3. Quando il concessionario e' un soggetto pubblico o un ente che               
opera senza fini di lucro e l'uso e' assentito per perseguire                   
finalita' istituzionali dell'ente, il canone puo' essere ricognitorio           
e la cauzione puo' non essere richiesta.                                        
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul             
bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio                   
regionale, fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Regione di              
richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.               
5. Nel caso che beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio           
indisponibile regionale vengano attraversati da elettrodotti, linee             
telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di                 
pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo           
di concessione puo' essere sostituito da una congrua indennita'.                
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei            
beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previste dalle leggi               
statali e regionali vigenti.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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