LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 6
Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili
puo' essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale, stabilisce
la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per
il quale la concessione e' disposta e le condizioni per la buona
conservazione del bene e per l'esercizio delle attivita' per cui
l'uso e' assentito.
3. Quando il concessionario e' un soggetto pubblico o un ente che
opera senza fini di lucro e l'uso e' assentito per perseguire
finalita' istituzionali dell'ente, il canone puo' essere ricognitorio
e la cauzione puo' non essere richiesta.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul
bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio
regionale, fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Regione di
richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. Nel caso che beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile regionale vengano attraversati da elettrodotti, linee
telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di
pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo
di concessione puo' essere sostituito da una congrua indennita'.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei
beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previste dalle leggi
statali e regionali vigenti.