LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 33
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, sono abrogati gli
articoli da 1 a 25 del Regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53.
2. E' altresi' abrogato l'art. 69 della L.R. 6 luglio 1977, n.31.
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo degli articoli da 1 a 25 del Regolamento regionale 11
novembre 1980, n. 53, concernente Regolamento regionale per il
funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economiali,
e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' del regolamento
Il presente regolamento ha per fine la disciplina dei servizi del
Provveditorato regionale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione
del disposto dell'art. 69, ultimo comma della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 in materia di contabilita' regionale.
Art. 2 - Del Provveditorato regionale
Il Provveditorato regionale provvede all'acquisto, alla conservazione
ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il
mantenimento degli uffici regionali, alla manutenzione degli immobili
e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili
nonche' a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi
regionali.
Art. 3 - Compiti del Provveditorato
Spetta al Provveditorato regionale di provvedere in particolare:
1) alla gestione delle spese d'ufficio, che comprendono: - le spese
postali, telefoniche e telegrafiche; le spese relative alle
comunicazioni in telex; le spese per l'inoltro od il ritiro di plichi
a mezzo di corrieri; - le spese concernenti l'acquisto di carta, di
stampati e di cancelleria in generale; - le spese concernenti la
copia, la traduzione e la riproduzione di atti, documenti, registri e
simili, compreso il noleggio di macchine da riproduzione e le spese
per il loro funzionamento, le spese per la rilegatura di libri e
registri; - le spese di facchinaggio e gli oneri per il trasporto,
l'imballo ed il magazzinaggio di mobili, attrezzature ed altri beni
della Regione; - gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti
della Regione, comprese le spese contrattuali, i bolli e le carte
bollate, le spese di registro; gli oneri per l'ottenimento di
licenze, autorizzazioni, certificazioni ecc. necessari all'attivita'
degli uffici e dei servizi regionali;
2) alle forniture riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il
gas, l'acqua degli uffici e servizi regionali; la spesa per la
pulizia dei locali; le spese condominiali degli uffici regionali
situati in locali assunti in affitto, previo parere di congruita'
dell'Ufficio Demanio e Patrimonio;
3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti
destinati agli uffici ed ai servizi della Regione, compresi quelli
assunti in locazione;
4) all'esecuzione delle nuove opere ed alla ristrutturazione del
demanio e patrimonio della Regione sulla base dei programmi
d'intervento predisposti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio;
4 bis) alla gestione del ponte radio regionale;
5) all'acquisto, rinnovo e manutenzione di mobili, suppellettili,
macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;
6) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di
valore artistico e degli immobili della Regione; nonche' dei beni e
delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;
7) alla fornitura al personale avente diritto delle divise e dei
capi di vestiario prescritti;
8) alla gestione amministrativa della stampa di pubblicazioni,
rassegne e documentazioni dell'Amministrazione regionale
dell'edizione del Bollettino Ufficiale della Regione;
8 bis) agli adempimenti amministrativo-fiscali inerenti la vendita
di pubblicazioni regionali;
9) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste
specializzate; all'acquisto di giornali e riviste periodiche;
10) agli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a
convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni varie di rappresentanza;
11) alla gestione amministrativa delle spese di rappresentanza della
Giunta regionale e dei suoi uffici e servizi;
12) alla gestione del servizio automobilistico, compreso l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto per
gli uffici regionali;
13) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;
14) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei
consegnatari dei beni stessi;
15) all'alienazione dei mobili e delle attrezzature fuori uso;
16) alla statistica dei consumi con riferimento alle voci piu'
significative di spesa, ai diversi periodi ed ai diversi servizi ed
uffici della Regione;
17) all'impianto ed aggiornamento del catalogo stampati;
18) alla formazione dei piani annuali di approvvigionamento, secondo
le modalita' di cui al successivo art. 6;
19) alla preparazione dei contratti ed agli adempimenti relativi nei
casi previsti dal presente regolamento;
19 bis) alla formulazione preventiva di pareri in ordine ai contratti
posti in essere dagli altri Servizi regionali;
19 ter) alla tenuta del Repertorio generale dei contratti ed alle
relative registrazioni di legge;
20) alla predisposizione dei capitolati di oneri e condizioni nelle
materie di competenza provveditoriale, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 23;
21) alla formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per
le forniture ed i lavori e per il collaudo degli stessi nei casi non
regolati da capitolato;
22) alla tenuta di un Elenco dei fornitori, secondo le modalita'
indicate al successivo art. 24;
23) alla gestione del fondo economale centrale, secondo le modalita'
di cui al successivo art. 13, nonche' all'esame e scarico dei
rendiconti delle somme anticipate alle casse economali periferiche;
24) all'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di
portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti ai servizi ed
uffici regionali; del servizio di stamperia e riproduzione atti e
documenti; del servizio di spedizione e del centralino telefonico;
25) all'imbandieramento, all'illuminazione ed all'addobbo degli
uffici regionali nelle ricorrenze stabilite od in occasione di
speciali festeggiamenti;
26) all'esecuzione dei compiti attribuiti alla Giunta regionale dalla
legge elettorale in occasione delle elezioni regionali, compresa la
gestione delle spese elettorali della Regione;
26 bis) alla gestione ed al pagamento dei buoni pasto.
Art. 4 - Struttura del Provveditorato
La collocazione del Provveditorato nella struttura delle unita'
organizzative della Giunta regionale e' definita dalla Legge
regionale sull'organizzazione dei Servizi regionali 23 aprile 1979,
n. 12 e sue modifiche ed integrazioni, nonche' dai provvedimenti
consiliari di attuazione.
I suddetti provvedimenti di attuazione assicureranno la continuita'
nella conduzione dei servizi di cui al presente regolamento anche
mediante le forme di sostituzione di cui all'ultimo comma dell'art.
40 della suddetta Legge n. 12.
Art. 5 - Spese provveditoriali - Fase della previsione -
Iniziativa di spesa
I fondi necessari all'assolvimento dei compiti di cui al precedente
art. 3 concernenti i servizi ed uffici dell'amministrazione generale
sono stanziati sullo stato di previsione della spesa - I Dipartimento
- del Bilancio annuale e sono di norma determinati sulle basi di
piani di approvvigionamento annuale predisposti dal Provveditorato.
La formulazione delle previsioni di spesa concernenti gli acquisti,
le forniture ed i lavori relativi ai servizi operativi centrali e
decentrati della Regione, spetta ai servizi medesimi i quali dovranno
a tal fine avvalersi del Provveditorato.
Art. 6 - Piani di approvvigionamento
Ai fabbisogni aventi carattere di continuita' si provvede di norma
mediante piani di approvvigionamento; a tal fine i servizi regionali
debbono trasmettere al Provveditorato regionale entro il 30 settembre
dell'anno precedente:
a) le richieste per gli approvvigionamenti annui degli oggetti di
cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di
consumo;
b) le richieste per la dotazione od il rinnovo di mobili ed arredi,
di macchine per ufficio e di attrezzature.
Sulla base delle richieste il Provveditore sentiti i Responsabili di
Servizio predispone i piani di approvvigionamento che, corredati dei
relativi capitolati d'oneri sono preventivamente comunicati a tutti
gli Assessorati ed al Servizio Programmazione, e quindi deliberati
dalla Giunta regionale.
Art. 7 - Spese provveditoriali di carattere non
continuativo
Per i fabbisogni non aventi carattere di continuita', e, comunque,
per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al
precedente articolo, tutte le richieste di fornitura,
somministrazione e prestazione devono essere motivate e sottoscritte
dal Responsabile del Servizio e dall'Assessore competente e trasmesse
al Provveditore che da' loro esecuzione secondo le modalita' previste
dai successivi articoli.
Qualora il Provveditore ritenga di non poter dare corso ad una
richiesta, ne riferisce per iscritto all'Assessore preposto al
Provveditorato, che decide in merito, sentito l'Assessore proponente.
Art. 8 - Spese provveditoriali - Fase dell'impegno di spesa
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono impegnate sul
Bilancio a norma degli artt. 59 e 60 della legge regionale di
contabilita' secondo le seguenti modalita':
a) acquisti, forniture e lavori di importo singolarmente superiore a
Lire 2.500.000: l'impegno e' assunto con la deliberazione di Giunta
che approva la perizia dei lavori, l'acquisto del bene od il
contratto di somministrazione o fornitura continuativa di beni o
servizi. L'ordinazione degli acquisti dei lavori e delle forniture
segue l'approvazione della deliberazione di impegno;
b) acquisti, forniture di importo singolarmente inferiore a Lire
2.300.000 e superiore a Lire 500.000: l'impegno e' assunto con la
deliberazione di Giunta che liquida la spesa sulla base della
documentazione giustificativa della medesima. L'ordinazione degli
acquisti dei lavori e delle forniture precede la deliberazione di
impegno e la liquidazione che ha luogo di norma solo dopo la
presentazione delle fatture da parte dei fornitori, ma prima del loro
pagamento;
c) minute spese dell'ufficio: l'impegno e' assunto con la
deliberazione di Giunta che approva il rendiconto economale. Sia
l'ordinazione degli acquisti o forniture, che il loro pagamento coi
fondi della cassa economale, hanno luogo prima della deliberazione di
impegno;
d) spese di rappresentanza: l'impegno e' assunto come segue: 1) con
deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione per le
spese ordinarie di rappresentanza del Presidente e degli altri membri
della Giunta; 2) con la deliberazione di Giunta che autorizza la
partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e
manifestazioni varie di rappresentanza quando ogni iniziativa
singolarmente considerata comporti una spesa complessiva superiore a
Lire 2.500.000; 3) con deliberazione di Giunta trimestrale che
autorizza la dotazione delle spese per la partecipazione o
l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni
varie di rappresentanza, che per singola iniziativa comportino una
spesa complessiva inferiore a Lire 2.500.000.
Nel caso di cui al punto a) l'impegno sara' rettificato d'ufficio
qualora il contratto di appalto o fornitura sia stipulato per un
importo inferiore a quello deliberato dalla Giunta regionale.
La Ragioneria regionale provvede alla registrazione dell'impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 60 della Legge di contabilita' regionale
6 luglio 1977, n. 31. Qualora la Ragioneria non ritenga di registrare
l'impegno di spesa ne riferisce al Presidente della Giunta dandone
comunicazione agli Assessori competenti ai sensi dell'art. 71 della
stessa legge.
Art. 9 - Procedure di contrattazione per le spese
singolarmente superiori a Lire 2.500.000
Alle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 8 viene
provveduto mediante contratto di acquisto, fornitura,
somministrazione o di appalto di lavori o servizi con ditte di
provata solidita' e serieta' commerciale e capacita'
tecnico-professionale, ovvero in economia, sotto la diretta direzione
e responsabilita' del Provveditorato.
1) All'assegnazione dei lavori e delle forniture a contratto si
provvede secondo le seguenti procedure:
a) Per le iniziative di spesa singolarmente di importo inferiore a
Lire 75.000.000, mediante trattativa privata con preventiva richiesta
di piu' offerte a ditte specializzate nel ramo, ovvero mediante
trattativa privata previa gara ufficiosa fra almeno cinque ditte del
ramo, garantendo nei limiti del possibile e del conveniente il
criterio dell'alternanza fra le due ditte iscritte nell'elenco di cui
al successivo art. 24.
Quando si tratti di acquisti di beni chiaramente individuati nelle
caratteristiche merceologiche o scarsamente fungibili, il
Provveditore richiede preventivi-offerta facendo sottoscrivere un
atto di sottomissione alle ditte che hanno presentato le offerte piu'
convenienti e formula la proposta di delibera di approvazione della
spesa e del contratto a trattativa privata. La Giunta con
l'approvazione della delibera autorizza il Presidente alla stipula
del contratto.
Quando si tratti di acquisti di beni poco differenziati nelle
caratteristiche merceologiche, ovvero ad alta fungibilita', e di
prestazioni o lavori non specialistici, il Provveditore redige la
proposta di deliberazione concernente l'approvazione della perizia
dei lavori e delle forniture indicando le quantita', i prezzi, le
caratteristiche qualitative medie ed, eventualmente, lo schema di
contratto. La Giunta, nell'approvare la perizia, autorizza la
trattativa privata con esperimento di gara ufficiosa o sulla base di
un numero minimo di preventivi-offerta. La Giunta con successivo atto
deliberativo provvedera' alla definitiva aggiudicazione.
All'attribuzione delle forniture e dei lavori a trattativa privata di
importo superiore a Lire 10.000.000, la Giunta procede in ogni caso
previa acquisizione del parere di congruita' dei prezzi e di
convenienza tecnica di una commissione di tre esperti nominata di
concerto fra l'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato e
l'Assessore al Bilancio.
La commissione puo' richiedere che la trattativa sia ripetuta,
fornendo al riguardo indicazioni sui modi dell'effettuazione, qualora
ritenga che il risultato della prima trattativa non sia soddisfacente
sotto l'aspetto della congruita' dei prezzi e della convenienza
tecnica, nonche' sull'ampiezza della scelta dei partecipanti alla
trattativa medesima.
Per le trattative private di importo inferiore a Lire 10.000.000 la
vigilanza sulla legittimita' e convenienza delle procedure seguite e'
affidata alla Ragioneria regionale, che ne puo' effettuare periodiche
segnalazioni scritte alla Giunta regionale a norma dell'art. 75 della
legge di contabilita' regionale.
b) Qualora l'importo delle singole iniziative di spesa sia superiore
a Lire 75.000.000 si procede mediante licitazione privata. La Giunta
approva il preventivo di spesa o progetto dei lavori, con annesso
capitolato di oneri e condizioni ed autorizza la licitazione,
indicando le ditte da invitare ed autorizzando il Presidente della
Giunta alla stipula del contratto.
La licitazione si effettua in base alle norme dello Stato in materia
di beni e di contratti o della diversa disciplina dettata dalla legge
regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione
statale vigente in materia, fino a quando non siano fissate nuove
norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti
delle Regioni in attuazione del comma 3, art. 35 della Legge 19
maggio 1976, n. 335.
La gara sara' presieduta da un funzionario delegato dal Presidente
della Giunta. La rogazione dell'atto di aggiudicazione e' effettuata
da un funzionario designato dal Presidente della Giunta a norma
dell'art. 95 del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato
23 maggio 1927, n. 827. La designazione puo' riguardare singoli atti
o anche tutti gli atti riguardanti una o piu' materie per un
determinato periodo di tempo.
Qualora incorrano le circostanze speciali, ed eccezionali di cui
all'art. 41 dello stesso regolamento statale, la Giunta puo'
autorizzare l'aggiudicazione a trattativa privata, facendo ampia
menzione delle circostanze medesime nell'atto deliberativo.
c) Per le iniziative di spesa riguardanti opere, lavori o forniture
speciali per la cui esecuzione sia ritenuto conveniente di giovarsi
delle ditte appaltatrici anche per l'elaborazione dei progetti
esecutivi, qualora cio' richieda comprovate competenze tecniche,
artistiche o scientifiche non altrimenti rinvenibili, si procede
mediante appalto-concorso. Le ragioni di convenienza dovranno essere
ampiamente esposte nell'atto deliberativo di Giunta che autorizza
l'appalto-concorso.
2) All'esecuzione dei lavori ed alle forniture in economia si
provvede in tutti i casi in cui sia possibile usufruire in tutto od
in arte dell'opera di collaboratori regionali, tecnici,
amministrativi od operai, o sia ritenuto conveniente affidare
l'esecuzione degli stessi a terzi nella forma del cottimo fiduciario.
Tale forma e' consentita per iniziative di spesa di importo
singolarmente non superiore a 20 milioni e per un importo complessivo
non superiore al 20% dello stanziamento di ogni capitolo di spesa
gestito dal Provveditorato regionale.
Art. 10 - Procedure di ordinazione delle spese
singolarmente inferiori a Lire 2.500.000 e superiori a Lire 500.000
Alle spese di cui alla lettera b) del precedente art. 8 viene dato
corso direttamente dal Provveditorato mediante trattativa privata con
ditte di provata solidita', serieta' commerciale e capacita'
tecnico-professionale, ovvero in economia. L'ordinazione della spesa
e' effettuata mediante apposito buono a firma congiunta del
Provveditore e dell'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato.
Il buono dovra' essere unito alla fattura corrispondente, al momento
della sua presentazione per il pagamento.
Art. 11 - Spese minute d'ufficio
Sono spese minute d'ufficio senza limiti di somma, agli effetti della
lettera c) del precedente art. 8, quelle concernenti:
- canoni d'acqua, illuminazione e gas;
- oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei
canoni d'affitto;
- canoni radiofonici e televisivi;
- canoni telefonici e spese di allacciamento;
- noleggi di autovetture;
- spese postali e telegrafiche;
- trasporti e facchinaggio;
- carte e valori bollati;
- spese di registro e contrattuali;
- tasse, imposte ed altri diritti erariali;
- premi di assicurazione;
- abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;
- inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla
stampa periodica;
- pagamento buoni pasto.
Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato, escluse quelle
di rappresentanza disciplinate dal successivo art. 12, sono
considerate minute spese d'ufficio, ai fini della procedura di
ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non superino le
Lire 500.000.
Queste ultime spese saranno di regola ordinate mediante un apposito
buono di ordinazione a firma del Provveditore. Il buono dovra' essere
unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione
per il pagamento.
Art. 12 - Spese di rappresentanza
Sono da considerare spese di rappresentanza tutte le spese che
attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali della Giunta
regionale e dei suoi membri, nell'ambito dei rapporti esterni o per
manifestazioni di interesse regionale.
Le spese di rappresentanza debbono essere autorizzate dal Presidente
o dai singoli membri della Giunta, mediante apposito buono, ciascuno
con riferimento alle proprie funzioni, ed entro i limiti della
dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 1) della
lettera d) del precedente art. 8.
Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,
congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza sono
singolarmente deliberate dalla Giunta per quelle iniziative la cui
spesa superi complessivamente Lire 2.500.000, e sono effettuate
mediante trattativa privata senza limiti d'importo. Le stesse spese
il cui importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono
autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta nei
limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del
n. 3) della lettera d) del precedente art. 8.
Tali spese, per motivate esigenze organizzative, possono essere
anticipate con la cassa economale mediante buoni di pagamento
speciali. Le spese non anticipate con la cassa economale sono
regolate negli stessi termini della lettera b) del precedente art. 8.
Nel caso in cui le spese di cui al precedente comma risultino
complessivamente superiori all'importo autorizzato dalla Giunta
regionale, per le singole manifestazioni, la Giunta stessa deve
deliberare le maggiori spese.
Art. 13 - Cassa economale
Presso il Provveditorato opera un Servizio di cassa economale
distinto in una cassa centrale ed in casse economali periferiche,
secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti
dalla Giunta regionale.
La collocazione del Cassiere centrale nella struttura organizzativa
della Giunta regionale e' definita dai provvedimenti consiliari di
attuazione della Legge regionale sull'organizzazione dei Servizi 23
aprile 1979, n. 12 e sue modifiche ed integrazioni. La Giunta
regionale nomina i Cassieri centrali, il suo sostituto, gli
Economi-Cassieri periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei
collaboratori addetti ai rispettivi uffici.
Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un
mandato di pagamento a favore del Provveditore Economo della Regione,
sul capitolo delle partite di giro - parte spesa - "Anticipazioni
economali", dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno
per l'intero importo, con emissione di reversale sull'apposito
capitolo "Anticipazioni economali" in partite di giro - parte entrata
- della competenza dell'esercizio, per essere restituito con
emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro della
competenza dell'esercizio successivo. L'operazione deve verificarsi
entro il 31 di gennaio di ogni anno. Tale mandato viene quietanzato
con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza
dar corso a movimenti di denaro.
Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato, il Provveditore
quietanzera' il mandato per la parte eccedente l'importo del fondo
dell'anno precedente.
Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse
periferiche devono essere depositati in appositi conti correnti
bancari presso il Tesoriere della Regione. Da tali conti il
Provveditorato e gli Economi periferici, ciascun per il proprio conto
corrente, effettueranno prelievi a mezzo assegni bancari per disporre
direttamente i pagamenti ai terzi fornitori o per dotarsi di mezzi
liquidi. La liquidita' in denaro conservata presso la Cassa economale
centrale non puo' superare di norma la somma di Lire 10.000.000,
quella conservata presso le casse periferiche non puo' superare di
norma la somma di Lire 1.000.000.
Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al bimestre, e comunque
alla fine dell'esercizio, il Provveditore dovra' presentare il
rendiconto analitico delle spese economali alla Giunta per
l'approvazione.
Sulla base del rendiconto approvato, il Presidente della Giunta
disporra' il reintegro del fondo stesso. Il Provveditore provvedera'
a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse economali
periferiche.
Coi fondi della cassa economale si provvede ai pagamenti concernenti
le spese minute d'ufficio ed assimilate di cui all'art. 11, alle
spese di rappresentanza di cui all'art. 12 ed alle anticipazioni di
cui all'art. 22 della presente legge.
Art. 14 - Casse economali periferiche
Con atto di Giunta viene determinata l'entita' del fondo economale
per le minute spese assegnate agli uffici periferici della Regione e
ai Comitati di controllo. La natura del fondo e le modalita' di
accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle gia' viste
per il fondo economale istituito presso il Provveditorato. La
costituzione del fondo viene pero' effettuata attraverso il
Provveditorato.
Il mandato, intestato al Provveditore, viene emesso sull'apposito
capitolo delle partite di giro "Anticipazioni economali" - parti
spesa. I movimenti di cassa fra la cassa economale centrale e quelle
degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.
Le modalita' di utilizzo del fondo sono le seguenti:
1) il Provveditore incassa nella cassa economale centrale i fondi
economali degli uffici periferici e li trasferisce tempestivamente ai
vari responsabili della gestione dei fondi economali, facendosi
rilasciare ricevuta;
2) il funzionario incaricato dall'ufficio periferico gestisce il
fondo spese minute nei limiti d'importo e di tipo di spesa e con le
modalita' sottoindicate. L'ordinazione ed il pagamento delle spese
avviene facendo ricorso ad appositi buoni diversi a seconda che si
tratti di spese fino a Lire 100.000, oppure da Lire 100.000 a Lire
500.000 ed oltre per il pagamento delle spese di cui al precedente
art. 11. I buoni di ordinazione e di pagamento debbono in ogni caso
riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del dirigente
dell'ufficio. I buoni fino a Lire 100.000 possono riportare la sola
firma dell'Economo. Le fatture delle spese pagate direttamente sulle
quali il funzionario incaricato avra' curato di apporre la
certificazione dell'avvenuta consegna e conformita' all'ordine,
saranno trasmesse al Provveditorato regionale con apposito elenco
descrittivo per essere inserite nelle periodiche deliberazioni di
liquidazione di "spese a calcolo";
3) lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, od anche ad
intervalli piu' brevi secondo le necessita', un rendiconto in cui le
spese minute eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per
capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle
eventuali anticipazioni (per trasferte od altro), per le quali sara'
tenuto un partitario a parte come "sospesi di cassa";
4) il Provveditore eseguira' il riscontro dei rendiconti
soffermandosi anche su questioni di merito e rendera' quindi la
proposta di liquidazione alla Giunta. Le trasferte verranno
liquidate, nei modi di legge su proposta dell'Ufficio "Personale" al
quale nel frattempo sara' inoltrata la documentazione. Gli atti di
liquidazione delle spese di trasferta prevederanno espressamente che
il pagamento avvenga con quietanza del Provveditore;
5) il Provveditore una volta ottenuta l'integrazione, ne versera'
immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi
economali periferici facendosene rilasciare ricevuta.
Art. 15 - Controlli e collaudi delle forniture
A fornitura avvenuta il Provveditore accerta direttamente o per mezzo
dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e
quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro
regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni
irregolarita' o difetto riscontrato.
Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere
tecnico e merceologico, la Giunta regionale puo' affidare il collaudo
ad uno o piu' tecnici anche estranei all'amministrazione.
Art. 16 - Fase della liquidazione
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma
dell'art. 61 della legge di contabilita' regionale secondo le
seguenti modalita':
a) le spese autorizzate ai sensi della lett. a) del precedente art. 8
sono liquidate successivamente all'assunzione dell'impegno
definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di
congruita' dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del
Provveditore e della certificazione di liquidazione amministrativa
firmata, a norma della lett. b) del suddetto art. 61, dal Presidente
della Giunta o da un assessore delegato. Tale certificazione sara'
apposta a tergo della fattura o nota liquidata, in caso di fattura o
nota singola, ovvero consistera' in un distinto atto amministrativo
interno di liquidazione, in caso di piu' fatture o note. Qualora i
lavori e le forniture richiedano il collaudo o la certificazione di
regolare esecuzione da parte di un direttore dei lavori espressamente
incaricato, la liquidazione amministrativa potra' essere acquisita
attraverso la firma "per la liquidazione" da parte del Presidente
della Giunta, o dall'Assessore delegato, previo il visto del
Provveditore, apposto in calce agli atti tecnici sopra menzionati.
Qualora le somme risultanti dalle fatture pervenute e riscontrate
siano di importo superiore alle autorizzazioni contenute nell'atto
deliberativo d'impegno, la liquidazione dovra' essere disposta dalla
Giunta regionale;
b) le spese autorizzate ai sensi della lettera b) del precedente art.
8 sono liquidate contestualmente all'assunzione dell'impegno, previa
attestazione di congruita' dei prezzi e corrispondenza all'ordine da
parte del Provveditore;
c) le spese autorizzate ai sensi della lett. c) del precedente art. 8
sono liquidate tramite la attestazione di congruita' dei prezzi da
parte del Provveditore sull'apposito buono d'ordine del pagamento,
prima che intervenga il loro impegno definitivo con l'approvazione da
parte della Giunta del rendiconto per il reintegro del fondo
economale.
Ai fini della loro liquidazione le fatture e le note di spesa debbono
affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della
spesa ovvero il riferimento allo stesso.
Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato provvede ai seguenti
adempimenti:
- controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia
corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
- verifica la regolarita' dei conteggi e l'osservanza delle
disposizioni fiscali in materia;
- propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le
ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.
Art. 17 - Spese provveditoriali - Fase del pagamento
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono ordinate e pagate
a norma degli articoli 62 e 63 della L.R. di contabilita' 6 luglio
1977, n. 31.
La richiesta di emissione del mandato e' firmata dal Provveditore, ed
e' trasmessa alla Ragioneria della Regione con i fascicoli contenti
le partite di debito liquido.
Qualora le spese amministrate dal Provveditorato riguardino capitoli
di bilancio compresi fra le materie di competenza di altri
Assessorati la richiesta di emissione del mandato sara' firmata dal
Provveditore e dall'Assessore competente per materia.
La Ragioneria regionale provvede alla emissione dei mandati di
pagamento con l'osservanza delle norme previste dall'art. 63 della
richiamata Legge di contabilita'. Qualora la Ragioneria ritenesse
illegale il pagamento anche per irregolarita' di documentazione
comunica le proprie valutazioni al Provveditore ed al Presidente.
Quest'ultimo, ove fosse ritenuto di dar comunque corso al pagamento,
ordina alla Ragioneria di emettere il titolo di spesa, liberando con
cio' da ogni responsabilita' colui che vista il mandato stesso a
termine del terzo comma del citato art. 63. Le valutazioni della
Ragioneria regionale e l'ordine del Presidente sono allegate al
mandato di pagamento.
Art. 18 - Pagamenti sulla cassa economale
Il pagamento avviene attraverso l'emissione di "Buoni di pagamento" a
firma del Provveditore, quando le spese siano singolarmente inferiori
a Lire 500.000 ed a firma del Presidente della Giunta, o suo
delegato, previo visto del Provveditore, quando esse siano di importo
superiore a Lire 500.000.
I buoni di pagamento debbono essere regolarmente quietanzati dal
creditore. Per le spese derivanti da contratti per adesione come
quelli per la somministrazione dell'acqua, dell'energia elettrica,
del gas, del telefono ecc. ovvero per le spese postali, per bolli,
marche, abbonamenti a riviste, multe ecc., il buono di pagamento
costituisce anche buono di ordinazione.
Il pagamento puo' avvenire nelle seguenti forme:
a) in contanti;
b) con assegni bancari speciali spiccati sul conto corrente bancario
fruttifero, ove sono conservati i fondi della cassa economale
centrale, a firma congiunta del Provveditore e del Cassiere
economale, o dei loro sostituti;
c) con versamento postale mediante postagiro o bollettino postale;
d) con vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale
localizzato con tassa e spesa a carico del richiedente.
Art. 19 - Quietanza del buono di pagamento
Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente
articolo, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di
pagamento che il Provveditore unira' al rendiconto come
documentazione di prova. La firma di quietanza puo' essere
eccezionalmente apposta sull'originale della fattura. In questo caso
sul buono dovra' essere fatta espressa menzione della quietanza. Nel
caso di cui alla lettera c) e' sufficiente, a prova del pagamento, la
cedola di versamento postale, che dovra' essere unita all'originale
di buono di pagamento nell'apposito spazio.
Art. 20 - Rendiconto e reintegrazione della cassa economale
I buoni di pagamento con la corrispondente documentazione d'appoggio,
fatture, bollette, note, ecc., sono unite al rendiconto
amministrativo che formera' oggetto di deliberazione da parte della
Giunta.
Divenuta esecutiva la deliberazione il Provveditorato richiede la
emissione dei mandati per la integrazione del fondo economale per un
importo pari al totale del rendiconto amministrativo come sopra
approvato.
Art. 21 - Ordinazione e pagamento delle spese di
rappresentanza
L'ordinazione ed il pagamento delle spese di rappresentanza avviene
come segue:
1) le spese di rappresentanza sono ordinate per mezzo di appositi
buoni di ordinazione a firma del Presidente o degli assessori
interessati nei limiti delle deliberazioni di massima assunte
trimestralmente dalla Giunta;
2) le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,
congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, il cui
importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono
autorizzate dal Presidente o dai singoli assessori, nell'ambito delle
deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta e sono
ordinate con appositi buoni negli stessi termini previsti dal
precedente art. 10;
3) le spese di cui sopra possono essere anticipate con la cassa
economale mediante appositi buoni di pagamento speciali quietanzati
dalle ditte fornitrici secondo le modalita' indicate dal precedente
art. 16. Tali spese vengono inserite nello stesso rendiconto delle
spese minute, indicando gli estremi della delibera autorizzativa;
4) le spese non anticipate con la cassa economale sono regolate negli
stessi termini previsti dalla lettera b) del precedente art. 8.
Art. 22 - Anticipazioni di cassa
Il Provveditore e' autorizzato ad anticipare con la cassa economale
le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere
quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa.
Analogamente il Provveditore e' autorizzato ad anticipare le spese di
missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonche'
dei consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su
richiesta del Presidente della Giunta regionale.
Il versamento degli anticipi avviene previa l'emissione di una
ricevuta di pagamento a firma del Provveditore, che deve essere
quietanzata dal percepiente.
Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la
trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e
restituite alla cassa economale.
Le operazioni concernenti le anticipazioni con la cassa economale
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui al comma
1 del precedente articolo 20.
Art. 23 - Capitolato d'oneri
Le forniture ed i lavori di cui al precedente art. 9, comma 2, sono
eseguiti di regola in base a schemi di capitolato d'oneri approvati
dalla Giunta regionale, contenenti i seguenti elementi:
a) oggetto della fornitura o dei lavori;
b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
c) ammontare presunto della spesa;
d) termini e luogo della consegna;
e) modalita' di controllo e collaudo;
f) penalita' applicabili per ritardo nelle conseguenze per qualsiasi
altra inadempienza;
g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali
quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (imballo,
trasporto, montaggio e simili).
Art. 24 - Elenco dei fornitori
L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute
idonee, per specializzazione, capacita' e serieta', a concorrere alle
varie forniture, e ai vari lavori occorrenti per il funzionamento
degli uffici regionali e' tenuto presso il Provveditorato.
L'elenco e' formato in base alle domande presentate dalle ditte o per
iniziativa dell'amministrazione. Il Provveditorato tiene
costantamente aggiornato l'elenco al fine di verificare la permanenza
della idoneita' delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione
di nuove ditte, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Contro la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei
fornitori e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al
Presidente della Giunta regionale che decide in via definitiva.
L'elenco dei fornitori della Regione Emilia-Romagna e' pubblico.
Art. 25 - Controlli
Il Provveditorato e' soggetto agli adempimenti di cui all'art. 74
della Legge 6 luglio 1977, n. 31 di contabilita' regionale ed ai
controlli di cui agli artt. 75, 76 e 77 della stessa legge e ne e'
responsabile il Provveditore.
Gli Economi-Cassieri periferici, il Cassiere centrale, ed i loro
sostituti sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio
delle proprie funzioni. La vigilanza sull'attivita' dei primi e del
Cassiere centrale, sia sotto l'aspetto della legittimita' che del
merito e' esercitata dal Provveditore regionale che ne risponde
personalmente.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 69 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, era il seguente:
"Art. 69 - Provveditorato e Casse economali
Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici
regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonche' alla
manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende
il Servizio di Provveditorato.
E' compito del suddetto Servizio provvedere alla conservazione dei
beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi
ed ai relativi aggiornamenti.
Presso il Servizio di Provveditorato funziona il Servizio di cassa
economale, composto da una cassa centrale e da casse economali
periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento
disposti dalla Giunta regionale. I funzionari preposti alle casse
economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al
pagamento delle minute spese d'ufficio e sottopongono alla Giunta
regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto
predisposto dalla cassa economale centrale.
La disciplina contabile concernente il funzionamento di servizio di
Provveditorato e delle casse economali e' contenuta nell'apposito
Regolamento regionale.".