LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 31
Controlli interni
1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la
funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
contrattuali, rilevando lo stato di attuazione del programma annuale
dei contratti nonche' il rispetto dei termini di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241 ed alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
2. Per ciascun contratto di importo pari o superiore a quello
previsto per l'applicazione delle disposizioni della Unione Europea
in materia, la relazione sulla attivita' contrattuale svolta
nell'esercizio precedente indica l'oggetto, l'importo, la modalita'
di affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le
offerte.
3. Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di
affidamento siano state seguite e, con riguardo a ciascuno dei
soggetti invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei
contratti alle cui procedure e' stato invitato e, con riguardo a
ciascun aggiudicatario o affidatario, il numero e l'oggetto dei
contratti conclusi ed il loro importo complessivo. Per i contratti
affidati mediante la procedura in economia e' indicato l'importo
complessivo.
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' citata alla nota 1) all'art. 11.
2) La L.R. 6 settembre 1993, n. 32 e' citata alla nota 2) all'art.
11.