LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 30
Verifica di conformita'
1. Il certificato attestante la conformita' della prestazione
eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali e' redatto, previa
verifica, nel termine di 30 giorni dall'esecuzione, totale o
parziale, della fornitura o del servizio.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a
forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura
tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti
della materia. L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel
solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
3. Il dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 approva il certificato
di conformita' ovvero adotta i provvedimenti necessari qualora siano
emersi difetti o irregolarita' nell'esecuzione della prestazione.