LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 29
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere
ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di
contabilita' dello Stato, purche' non mutino la natura della
prestazione.
2. Al fine di assicurare la continuita' nella fornitura di beni e
servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono
prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente
competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di 90
giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni
contrattuali e senza compensi aggiuntivi.