LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 27
Anticipazioni e revisioni prezzi
1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati ne'
interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro
esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti
dei beni o delle prestazioni fornite.
2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il
dirigente competente puo' motivatamente disporle, previa prestazione
di idonee garanzie da parte del contraente.
3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono
fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o
individuati per legge o per atto amministrativo nonche', per i
contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del
comma 4 dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori
ai 90 giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 3
Il testo del comma 4 dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n.
537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica, e' il
seguente:
"Art. 6 - Contratti pubblici
omissis
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui al comma 6.
omissis".