LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 26
Cauzione provvisoria e definitiva
1. I contratti devono prevedere le penalita' per il mancato o
inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle
prestazioni.
2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria,
il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le
forme di costituzione.
3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario e' vincolata
fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della
cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la
cauzione prestata dall'affidatario e' cauzione definitiva a tutti gli
effetti.
4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate
per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il
termine di irrevocabilita' dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art.
23.
5. La cauzione provvisoria e' incamerata qualora non sia provato il
possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonche' qualora
l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.
6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il
contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante
integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato
generale individua la misura e le forme di costituzione della
cauzione definitiva.
7. La facolta' di non richiedere il deposito cauzionale definitivo
puo' essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni
vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo
offerto.