LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 24
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per
cui occorra pubblicita' e autenticita' della forma, sono ricevuti con
le modalita' prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili,
dal funzionario designato quale ufficiale rogante.
2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento
della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli
adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura
l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni connesse alla
conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione
aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti
di cui all'art. 22.
3. L'ufficiale rogante cura altresi' la registrazione dei contratti e
i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonche' la
conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la
nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei
contratti.