REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 24                                                               
Ufficiale rogante                                                               
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per             
cui occorra pubblicita' e autenticita' della forma, sono ricevuti con           
le modalita' prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili,            
dal funzionario designato quale ufficiale rogante.                              
2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento              
della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli                     
adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura                   
l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni connesse alla                
conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione                       
aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti            
di cui all'art. 22.                                                             
3. L'ufficiale rogante cura altresi' la registrazione dei contratti e           
i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonche' la                 
conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti.               
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la              
nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei                
contratti.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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