LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 21
Autorita' e commissione di gara
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo
piu' basso, la gara e' presieduta dal dirigente di cui al comma 1
dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorita' di gara,
e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante
di cui all'art. 24.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa il dirigente di cui al comma 1
dell'art. 11 nomina una commissione di gara composta da tre o cinque
esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dai
dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate
all'oggetto del contratto. La facolta' di ricorrere ad esperti
esterni e' consentita esclusivamente in mancanza di personale interno
idoneo, dichiarata dai dirigenti responsabili delle strutture
organizzative interessate.
3. L'autorita' o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di gara:
a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi
della lett. l) del comma 1 dell'art. 7 e della lett. c) del comma 1
dell'art. 8 e ne redige la graduatoria;
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle
strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) valuta la convenienza e la congruita' dell'offerta prescelta.
4. L'aggiudicazione e' disposta dall'autorita' di gara o, nel caso di
cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 su
proposta motivata della commissione di gara.
5. Qualora una o piu' offerte presentino carattere anomalo rispetto
alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorita'
o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto
all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e
procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano
ritenute congrue. Non possono comunque essere prese in considerazione
le giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano
stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati
ufficiali.