LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 20
Modalita' di gara
1. I documenti richiesti e le offerte devono pervenire all'ufficio
nei termini e con le modalita' fissate, a pena di inammissibilita'.
2. Il concorrente non puo' partecipare alla gara in piu' di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ne' partecipare alla gara in
forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta
l'esclusione dalla gara stessa del concorrente singolo e del
raggruppamento o consorzio.
3. Nel caso in cui un concorrente presenti piu' offerte nell'ambito
della medesima procedura di gara, viene presa in considerazione
l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi e' discordanza
fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale
l'indicazione in lettere.
4. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito
si procede all'apertura della gara, all'ammissione dei partecipanti
nonche', nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso,
all'apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di gara
puo' essere motivatamente sospesa purche' siano adottate specifiche
misure idonee ad evitare i rischi di manomissione della
documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti.
5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
6. Nessun compenso o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti per la
compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia essere
concessi, ove ricorrano circostanze qualificate sia dall'interesse
dell'amministrazione aggiudicatrice che dalla professionalita' ed
impegno economico del concorrente, su proposta della commissione di
gara di cui all'art. 21, premi, compensi o rimborsi spese ai
concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano riconosciuti di
particolare rilievo.
7. La facolta' di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente
autorizzazione di spesa deve essere preventivamente stabilita dal
programma dei contratti di cui all'art. 4 con riferimento alla
fornitura o al servizio da aggiudicare.