REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 20                                                               
Modalita' di gara                                                               
1. I documenti richiesti e le offerte devono pervenire all'ufficio              
nei termini e con le modalita' fissate, a pena di inammissibilita'.             
2. Il concorrente non puo' partecipare alla gara in piu' di un                  
raggruppamento temporaneo o consorzio, ne' partecipare alla gara in             
forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in                       
raggruppamento o consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta             
l'esclusione dalla gara stessa del concorrente singolo e del                    
raggruppamento o consorzio.                                                     
3. Nel caso in cui un concorrente presenti piu' offerte nell'ambito             
della medesima procedura di gara, viene presa in considerazione                 
l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi e' discordanza              
fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale            
l'indicazione in lettere.                                                       
4. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito           
si procede all'apertura della gara, all'ammissione dei partecipanti             
nonche', nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso,                       
all'apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di gara               
puo' essere motivatamente sospesa purche' siano adottate specifiche             
misure idonee ad evitare i rischi di manomissione della                         
documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti.                      
5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.                    
6. Nessun compenso o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti per la           
compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia essere           
concessi, ove ricorrano circostanze qualificate sia dall'interesse              
dell'amministrazione aggiudicatrice che dalla professionalita' ed               
impegno economico del concorrente, su proposta della commissione di             
gara di cui all'art. 21, premi, compensi o rimborsi spese ai                    
concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano riconosciuti di                
particolare rilievo.                                                            
7. La facolta' di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente               
autorizzazione di spesa deve essere preventivamente stabilita dal               
programma dei contratti di cui all'art. 4 con riferimento alla                  
fornitura o al servizio da aggiudicare.                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina