REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 19                                                               
Selezione degli aspiranti concorrenti                                           
1. Il bando di gara puo' prevedere il numero massimo di soggetti da             
invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli                 
stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. c) del comma 2            
dell'art. 7. Il sistema di selezione e' applicabile qualora il numero           
dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque            
e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.                  
2. E' consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di                
prima applicazione della presente legge, fermo restando che le                  
amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il              
suddetto sistema di selezione.                                                  
3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi           
1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al            
momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei                
requisiti richiesti dal bando.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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