LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 19
Selezione degli aspiranti concorrenti
1. Il bando di gara puo' prevedere il numero massimo di soggetti da
invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli
stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. c) del comma 2
dell'art. 7. Il sistema di selezione e' applicabile qualora il numero
dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque
e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.
2. E' consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di
prima applicazione della presente legge, fermo restando che le
amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il
suddetto sistema di selezione.
3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi
1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al
momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei
requisiti richiesti dal bando.