LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 16
Procedura in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo
stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento
degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati
in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i
servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto,
non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda
antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre
procedure. L'affidamento e' consentito nel rispetto dei principi di
rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di
motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalita'
procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da
affidare in economia.