REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 16                                                               
Procedura in economia                                                           
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo               
stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento              
degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati           
in economia.                                                                    
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i                
servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto,              
non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda            
antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre             
procedure. L'affidamento e' consentito nel rispetto dei principi di             
rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di             
motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.                             
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalita'            
procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da               
affidare in economia.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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