LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 14
Modalita' e criteri di scelta del contraente
1. Per gli affidamenti di forniture e servizi possono essere
utilizzate le seguenti procedure:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) in economia, nei casi di cui all'art. 16.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre motivatamente
procedere mediante una delle seguenti procedure:
a) appalto concorso, nei casi in cui sia necessario avvalersi di
competenze esterne anche per l'elaborazione di progetti che
riguardano determinate forniture o servizi di particolare
complessita' tecnica, scientifica ovvero di particolare pregio
artistico ed in cui il candidato prequalificato redige il progetto
della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite
nel capitolato speciale, ed indica le condizioni e i prezzi offerti
per eseguire la prestazione;
b) trattativa privata, con o senza preventiva pubblicazione di un
bando di gara, nei casi e secondo le modalita' previste dall'art. 15
ed in cui, previo eventuale interpello, i termini del contratto sono
negoziati con uno o piu' concorrenti.
3. L'affidamento dei contratti e' effettuato con il criterio del
prezzo piu' basso, o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al
prezzo. In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento.