LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 13
Forme di pubblicita'
1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui
all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
nonche' nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ai sensi e
per gli effetti della disciplina dell'Unione Europea; delle
pubblicazioni e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e
regionale.
3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000
Euro sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e delle
pubblicazioni e' dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono
pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.