REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 13                                                               
Forme di pubblicita'                                                            
1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione.                                                        
2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui                
all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione              
nonche' nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ai sensi e             
per gli effetti della disciplina dell'Unione Europea; delle                     
pubblicazioni e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della                     
Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e                
regionale.                                                                      
3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000             
Euro sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e delle             
pubblicazioni e' dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.           
4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono              
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono                    
pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino Ufficiale della              
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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