LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 12
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di
approvvigionamento di beni e servizi nonche' di controllo
sull'attivita' svolta a tale scopo, i soggetti di cui al comma 1
dell'art. 1 sono autorizzati, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996,
n. 675, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati
inerenti l'Elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i
soggetti partecipanti e quelli contraenti, gli importi, i contratti e
la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli
inadempimenti rilevati.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, in
particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e
soggetti privati, nonche' di cancellazione e distruzione, dei dati di
cui al comma 1 e ad istituire banche dati per la raccolta delle
predette informazioni trattate anche in forma elettronica.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.